DI SEGUITO PUBBLICHIAMO L'INTERO TESTO DELL'ORDINANZA
Prot. n. 368/2009/12b16/Gab.
VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 gennaio 2009, recante, ai sensi dell'art 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, criteri per la disciplina delle pubbliche manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili;
PREMESSO che il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in un luogo pubblico costituisce espressione fondamentale della vita democratica e come tale va preservato e tutelato;
CONSIDERATO, tuttavia, che l'esercizio di tale diritto deve svolgersi in maniera tale da consentire il libero esercizio di altri diritti anch'essi costituzionalmente garantiti, nonché l'ordinato svolgimento della convivenza civile;
ATTESO che la surrichiamata Direttiva prevede che i Prefetti, d'intesa con i Sindaci, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, adottino apposito provvedimento, inizialmente anche in forma sperimentale, e condividendone il più possibile i contenuti con le forze politiche e sociali, volto a stabilire regole per:
1. sottrarre alcune aree alle manifestazioni;
2. prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni;
3. prevedere altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni;
DATO ATTO che, al fine di raggiungere la maggior condivisione possibile, sono stati svolti una serie di colloqui ed incontri con le forze politiche e sociali della provincia per acquisire elementi ed osservazioni da sottoporre al parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
RITENUTO di individuare le aree da inibire alle manifestazioni sulla base di valutazioni che tengano in equilibrato conto sia delle caratteristiche e specificità della città di Bologna, sia delle circostanze di tempo nelle quali le stesse aree vanno considerate particolarmente sensibili;
SENTITO il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dato atto dell'intesa con il Sindaco del Comune di Bologna;
VISTI, oltre la surrichiamata Direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 gennaio 2009, gli artt. 17 e 21 della Costituzione della Repubblica italiana, gli artt 1 e 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121; gli artt. 18 e 26 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l’art. 30 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento per l'esecuzione del TULPS;
DECRETA
con riferimento alla città di Bologna, in via sperimentale fino al 30 settembre 2009, ferme restando le valutazioni necessarie in relazione a casi specifici, fatte salve le tradizionali cerimonie e ricorrenze a carattere storico, religioso e commemorativo e le iniziative soggette alla disciplina in materia di propaganda elettorale, nelle giornate di sabato a decorrere dalle ore 14.00 e di domenica sono sottratte ai cortei ed alle manifestazioni pubbliche di cui in premessa le seguenti Piazze del centro storico:
- Piazza Maggiore;
- Piazza del Nettuno;
- Piazza Re Enzo;
- Piazza Santo Stefano;
nonché le vie del centro storico che costituiscono la c.d. "T", ovvero via Ugo Bassi, il tratto di via Indipendenza ricompreso fra via Augusto Righi e via Rizzoli, e la stessa via Rizzoli.
Inoltre per quelle manifestazioni per cui, per precedenti specifici di turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, modalità di svolgimento, particolari caratteristiche e luoghi attraversati non sussistano idonee sufficienti garanzie che da esse non conseguano danni al patrimonio architettonico ed urbano pubblico o privato, il Questore prevederà ogni indicazione o prescrizione ritenuta più opportuna.
Il Sindaco ed il Questore di Bologna sono invitati ad osservare il contenuto del presente provvedimento nell’adozione delle determinazioni di rispettiva competenza.
Bologna febbraio 2009
IL PREFETTO