La Sentenza de Tribunale del Riesame che rigetta le richieste di misure cautelari nei confronti di 41 attivisti accusati di violenza e minaccia ad un corpo amministrativo e giudiziario e di eversione, è la sesta pronuncia contraria al Teorema accusatorio di quella parte della Procura di Bologna che fa riferimento al Dott. Paolo Giovagnoli.
Per due volte l’ ufficio dei gip di Bologna, per due volte il Tribunale
del Riesame , e per due volte la Suprema Corte di Cassazione hanno
demolito giuridicamente la sussistenza dell’aggravante della finalità
eversiva nelle ipotesi costruite dal Procuratore Paolo Giovagnoli.
Nello specifico, in questa ultima sentenza i Giudici del Tribunale del
Riesame hanno escluso l’ aggravante scrivendo a chiare lettere che la tesi
del Pubblico Ministero e del Procuratore Capo di Bologna, per la quale
alla base della contestazione della finalità eversiva non c’è l’azione, ma
l’individuo che la compie, è fuori dalle regole del diritto penale e
costituzionale.
…Né tantomeno può sostenersi, come il Pubblico Ministero comparso
all’udienza camerale ha affermato, che per la configurabilità della stessa
sarebbe sufficiente la sola direzione del dolo dell’agente, indipendentemente dalla idoneità dell’azione…
… in tal modo si giungerebbe ad aggravare, notevolmente, il trattamento
sanzionatorio riservato all’agente per il solo fatto che costui coltivi,
nel suo intimo, idee eversive: risultato che contrasta, all’evidenza, con
i principi ispiratori del nostro ordinamento, che escludono la possibilità
di punire un individuo per il solo atteggiamento interiore…
“Estratto dalla Sentenza del Tribunale de Riesame”.
Dalla sentenza emergono, a nostro avviso, altre due questioni di
fondamentale importanza.
Il Tribunale nell’analizzare nel complesso la vicenda, ritiene, che gli
elementi investigativi forniti dal pubblico ministero siano insufficienti,
sia dal punto di vista oggettivo, che dal punto di vista soggettivo.
Questa situazione si verifica, non perché Digos e Procura non svolgono al
meglio le proprie indagini, ma perché questi procedimenti vengono istruiti
su delle vicende che, nella realtà, sono cosa ben diversa dalle
descrizioni che ne fa la Procura.
Si mettono in piedi processi non per l’allarme sociale che creano
determinate situazioni, ma per creare allarme sociale.
Ultimo dato, nella Sentenza si esclude, nel caso di specie, il reato di
violenza e minaccia ad un corpo amministrativo e giudiziario.
I giudici sostengono, infatti, che in nessun modo un’assemblea pubblica
sul diritto alla casa puo essere considerata una seduta regolare e legale
della Commissione Casa del Comune di Bologna.
Queste brevi considerazioni sostanziano ciò che da tempo, gli attivisti di
movimento coinvolti in questi procedimenti pongono alla base della
critica all’operato della magistratura.
E’ ormai evidente che si enfatizzano episodi che rientrano nell’alveo
della politica per cercare di escludere delle forme di fare e di agire la
politica.
E’ chiaro che per arrivare a ciò si utilizza l’armamentario giuridico più
becero e datato.
Ci sembra evidente che una parte della Procura, o è animata da una volontà
persecutoria oppure, da un punto di vista di analisi e di dottrina è
lontana anni luce da ciò che esprime la giurisprudenza e la ricerca
dottrinale in questo paese.
Crediamo, che sia semplicemente operazione di buon senso, a questo punto,
smettere di contestare l’aggravante di eversione, e di sospendere tutti i
procedimenti dove questa è addotta a fondamento dell’obbligatorietà
dell’azione penale.
gli indagati
PRONUNCE CONTRARIE ALLA SUSSISTENZA DELL’ AGGRAVANTE DELLA FINALITA’ EVERSIVA
1) SENTENZA Tribunale del Riesame di Bologna 7.6003\05 N.R. BO N.977\05
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.
2) SENTENZA Suprema Corte di Cassazione, Sezione sesta penale.
Sentenza N. 1840 registro generale N.25386\05.
Udienza in camera di consiglio del 2 novembre 2005.
3) SENTENZA Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna
N. r.g.g.i.p. 12387\05. Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
4) SENTENZA Suprema Corte di Cassazione, Sezione sesta penale.
Sentenza N.850 Registro generale N.42222\05. Udienza in camera di
consiglio del 29 marzo 2006.
5) SENTENZA Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna
N.18284\06 R.gip. Depositata in cancelleria il 20 novembre 2006.
6) SENTENZA Tribunale del Riesame di Bologna N. 2080\2006 Depositata in
cancelleria il 11\04\2007