Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose
L’obiettivo generale delle Linee guida consiste nel fornire delle indicazioni agli operatori dei CPSA (Centri di primo soccorso e accoglienza) CDA (Centri di accoglienza) e dei CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) impegnati nell’accoglienza dei e delle richiedenti asilo.
In particolare, s’intendono fornire informazioni pratiche ed essenziali sul modo in cui ci si debba comportare di fronte a presunte vittime di MGF, matrimoni forzati o altre pratiche dannose, e su come promuovere il loro accesso a risorse adeguate e sicure, nonché alla protezione internazionale per ragioni legate alla violenza subita. Le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati sono infatti forme di violenza contro le donne basate sul genere che possono – se riferibili alla donna richiedente asilo – costituire atti di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati del 1951, e della Direttiva Qualifiche dell’Unione Europea.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) impegna le Parti a garantire che la violenza contro le donne basata sul genere, incluse le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato, possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, lett. A, co. 2 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione sussidiaria.
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