Lo Statuto

Associazione TRAMA DI TERRE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'associazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/97 con la denominazione "TRAMA DI TERRE".

Previa iscrizione dell'associazione nell'Anagrafe delle Onlus ai sensi di legge e condizionatamente alla suddetta iscrizione, l'associazione assume nella propria denominazione, ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale a Imola (BO), via Aldrovandi n. 31.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo amministrativo e non implica modifica statutaria. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'assemblea straordinaria delle socie.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, inoltre, l’associazione potrà istituire sedi secondarie, sedi operative e/o amministrative, nonché filiali, rappresentanze, uffici ed in genere unità locali, sull’intero territorio nazionale.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art. 4 – Finalità e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti degli art. 10 ss. del D.lgs n. 460/97. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti anche indirettamente durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In specie, l'Associazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale a favore delle donne, sia italiane che straniere, finalizzata a dare forme di sostegno e a prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, le disuguaglianze e la violenza di genere in tutte le sue forme.

L’associazione si prefigge pertanto di promuovere la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la realizzazione delle pari opportunità fra donne ed uomini, dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale per la creazione di una cultura attenta al superamento delle molteplici discriminazioni di genere e al rispetto dei diritti delle donne e del valore delle diversità culturali come arricchimento dell'insieme delle società.

L'associazione si prefigge, in particolare, di:

  1. combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla piena cittadinanza delle donne;

  2. aprire e organizzare case rifugio ad indirizzo protetto per donne italiane e straniere sole o con figli e figlie atte alla messa in sicurezza delle donne che hanno subito violenza;

  3. accogliere donne straniere appartenenti a categorie protette come quelle di cui l'art. 18 Legge 68/99;

  4. promuovere attività di orientamento, sostegno e accompagnamento delle donne straniere ed italiane, col l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel tessuto sociale;

  5. promuovere, organizzare e gestire attività di accoglienza abitativa per donne straniere sole o con figli/e finalizzata a sperimentare percorsi di empowerment. A tal fine si avvale della rete dei servizi disponibili sul territorio;

  6. organizzare attività solidaristiche a favore di donne svantaggiate nei termini sopra esposti, quali corsi, iniziative, sportelli di consulenza per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, attraverso tirocini formativi, stage e orientamento ai servizi del territorio;

  7. promuovere, organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione linguistica per donne e minori appartenenti a collettività estere in Italia.

  8. aprire spazi in cui promuovere iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo, aperte alle proposte ed ai bisogni espressi dalle donne italiane e straniere presenti sul territorio, allo scopo di favorire lo scambio interculturale e di genere attraverso un centro interculturale delle donne;

  9. promuovere, organizzare e gestire attività e iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, svolgendo anche un ruolo politico di promozione e sviluppo di politiche locali, nazionali ed internazionali, e di interventi legislativi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza di genere con particolare attenzione all'ottica interculturale;

  10. combattere il razzismo, il sessismo e la xenofobia in tutte le forme, contro chiunque siano rivolti;

  11. promuovere lo sviluppo di forme autogestite dalle donne per la cura e la custodia di bambini e delle bambine;

  12. promuovere, organizzare e gestire attività di mediazione culturale e linguistica, in ambito socio-sanitario e scolastico;

  13. promuovere corsi di formazione sui temi della migrazione, del contrasto alla violenza maschile sulle donne, rivolte a enti sia pubblici che privati per favorire lo sviluppo di una società interculturale non discriminatoria e non violenta;

L'associazione si prefigge altresì di:

  1. promuovere il pensiero della differenza di genere e proporsi come luogo di elaborazione culturale e teorica per la valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione delle culture prodotte da donne di diverse provenienze nazionali;

  2. realizzare progetti di ricerca, di studio e formazione volte alla conoscenza del tema della violenza maschile contro le donne, anche attraverso scambi nazionali ed internazionali;

  3. promuovere, organizzare e partecipare a ricerche e studi sui temi dell'immigrazione al femminile e della violenza di genere ed elaborare progetti inerenti;

  4. costituire, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, uno o più centri o spazi di documentazione con funzione di osservatorio sulle tematiche del presente statuto che abbia un'attenzione particolare sulle problematiche relative a salute, corpo, lavoro, diritti di cittadinanza, diritto di famiglia;

  5. organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni, eventi, laboratori, proiezioni e ogni altra attività di divulgazione culturale, scientifica, storica, volte a favorire lo scambio interculturale con particolare attenzione a quella di genere;

L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statutari sopra precisati.

L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

L'associazione prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 co. 1 lett a) del D.lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Ordinamento interno – principi

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra le socie, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

E' espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Tutte le socie maggiori di età hanno diritto di voto e possono votare nonché essere elette alle cariche sociali.

Art. 6 – Socie

Possono essere socie dell'Associazione tutte le donne che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare alle attività sociali.

Tutte le socie hanno i medesimi diritti e doveri. Tutte le socie possono partecipare, con pari diritti, all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali dell'associazione. La qualifica di socia è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Tutte le socie hanno l'obbligo di concorrere al sostegno economico dell'associazione e contribuire al versamento della quota associativa, nella misura e secondo i termini annualmente stabiliti dall’assemblea delle socie.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.

Le attività svolte dalle socie a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratrici dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate.

Le socie volontarie non potranno in alcun modo essere retribuite, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

Tutte le socie hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Art. 7 – Domanda di ammissione

L'ammissione all'Associazione deve essere proposta per iscritto, ed indirizzata alla Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso dinanzi all’Assemblea.

Le donne che richiedono l'ammissione a socia si obbligano ad accettare il presente statuto e si obbligano altresì a concorrere al sostenimento dell'attività dell'associazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento delle quote associative, nella misura stabilita annualmente dall’Associazione.

Art. 8 – Recesso, esclusione, decadenza

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

  1. il recesso diviene efficace dalla data di comunicazione scritta inviata alla Presidente del Consiglio Direttivo;

  2. l’esclusione può essere disposta per comportamenti della socia ritenuti contrastanti con le finalità associative o considerati lesivi per l’Associazione stessa, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata alla socia esclusa assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alle esclusioni. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso dinanzi all’assemblea delle socie.

  3. la decadenza della socia viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

Le socie che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Non è ammessa la figura della socia temporanea e la quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- la Presidente;

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea ordinaria è composta da tutte le socie dell’Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e in regola con il pagamento della quota.

Alla Assemblea compete:

  1. eleggere il Consiglio Direttivo;

  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;

  3. approvare i regolamenti associativi;

  4. approvare le modifiche statutarie;

  5. deliberare lo scioglimento della Associazione.

  6. ratificare le esclusioni delle socie deliberate dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dalla Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle socie.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza delle socie. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle votanti, non computandosi nel numero le astenute.

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto e scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza delle socie ed il voto favorevole dei tre quarti delle presenti. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

Ogni socia ha diritto di esprimere un solo voto, è ammesso il voto per delega e può presentare una sola delega in sostituzione di una socia non amministratrice. Non possono essere delegate le socie che sono membri del Consiglio Direttivo.

Le delibere dell’Assemblea sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle delibere dell'assemblea delle socie.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di socie con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) componenti, in numero dispari, elette dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

Esse durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dalla Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consigliere. La convocazione è fatta dalla Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea ai sensi del presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza delle Consigliere in carica. Non sono ammesse deleghe.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed il rendiconto economico dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo ammettere le nuove socie ed escludere le socie a norma del presente statuto.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle delibere dell'organo amministrativo.

Art. 12 – Presidente

La Presidente dell'Associazione viene eletta dall’Assemblea delle socie, tra i membri del Consiglio Direttivo che si siano candidate alla carica.

La Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Ella presiede l'Assemblea delle socie ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento della Presidente la sostituisce la Consigliera più anziana.

Art. 13 – Cariche sociali e compensi

I compensi spettanti per le cariche sociali sono stabilite nella relativa delibera di nomina.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'espletamento dell'incarico.

Alla Presidente può inoltre essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico ed attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico.

E' in ogni caso vietata la corresponsione alle componenti gli organi amministrativi e di controllo, ove istituito, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal d.P.R. n. 645/94 e dal D.L. 239/1995, convertito dalla legge 03/08/95, n. 336, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale dell'associazione e da ogni ulteriore somma successivamente espressamente destinata ad incremento del fondo medesimo;

2) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio Direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donanti, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

3) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

Art. 15 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi delle associate;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche a pagamento, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; in ogni caso svolte nei limiti ed in conformità al dettato normativo di cui al D.lgs 460/97 in tema di ONLUS.

  7. erogazioni liberali delle associate e/o dei terzi benefattori;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali attività di raccolta fondi;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione, nei limiti dello statuto e delle norme di cui al D.lgs n. 460/97.

L’Associazione si obbliga per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti erogati, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile ai sensi di legge.

Art. 16 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Il bilancio deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, e deve essere corredato dalla relazione morale, volta ad indicare le attività sociali concretamente perseguite e i risultati raggiunti.

Il Bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, alle socie.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, alle socie, né durante la vita dell'associazione, né in caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi causa, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 17 - Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberata con i quorum deliberativi sopra indicati al precedente articolo 10, l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare la liquidatrice o le liquidatrici scegliendole preferibilmente fra le socie, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 19 – Controversie

Per ogni controversia concernente l'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Bologna.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e al D.lgs. n. 460/97. Sotto il profilo civilistico si rinvia inoltre alle norme di cui alla Legge n. 383/2000 limitatamente alle norme ivi contenute non in contrasto e quindi compatibili con le norme di cui al D.lgs n. 460/97 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.